- nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante
- nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto
- un terzo caso, di stampo manageriale, lo prevede il CCNL rispetto alla: rotazione tra più dipendenti “disposta dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni.”
In via formale, l’attribuzione delle mansioni superiori avviene con una determinazione dirigenziale o disposizione dirigenziale in quanto atto di microrganizzazione tipica del potere datoriale; provvedimento che diventa efficace al momento in cui il dipendente ne viene a conoscenza: per questo soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ma quando il provvedimento espresso non c’è?
Il dipendente può pensare in buona fede:<la cosa si deve fare, la faccio, secondo la filosofia di “chi ha le capacità ha la responsabilità”>
Eh sì, ma questa volta non si tratta di responsabilità nate nella vita extralavorativa, ma di responsabilità nate all’interno della vita lavorativa, pubblica, dove il dipendente pubblico può esporti ai rischi di una responsabilità non formalmente riconosciuta, senza parlare del mancato riconoscimento del trattamento economico conseguente.
Un encomio quindi a chi si presta a svolgere funzioni superiori, ma attenzione a non esagerare.
Sono certa che chiunque di noi l’abbia fatto nel corso della sua vita lavorativa, perché "The show must go on".
Ragionando come i giudici e volendo avvicinarsi all’argomento cum grano salis ed un pizzico di discernimento, scendiamo nel dettaglio e proviamo a dare utili chiarimenti, giusto una mappa orientativa che consentirà ad ognuno di voi di decidere al meglio.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15304 del 10 luglio ultimo sorso, chiarisce che “per l’assegnazione di mansioni superiori in ambito pubblico impiego non sia necessario che il dipendente svolga tutte le mansioni previste dall'area professionale superiore, ne basta anche solo una parte significativa, purché corrispondente ad un apprezzabile numero di attività, con maturazione del diritto alla relativa retribuzione.”
Quindi, anche nel caso di “the Show must go on” se svolgiamo anche una parte di tali funzioni, in un periodo di emergenza, laddove ci troviamo all’interno di una delle 3 fattispecie elencate, pretendiamo il riconoscimento espresso delle mansioni superiori, laddove ci sia effettivo svolgimento di attività corrispondenti ad un livello professionale superiore, con conseguente retribuzione.
Per la Cassazione l’accertamento del compenso, per lo svolgimento di mansioni superiori deve essere effettuato avendo riguardo:
- all’atto di macro-organizzazione aziendale, ossia a quel provvedimento di portata generale con cui l’amministrazione ha articolato la propria struttura organizzativa, utilizzando i profili professionali siccome stabiliti dalla disciplina derivata dalla contrattazione collettiva.
- in caso di mansioni di fatto, alle previsioni dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art.36 della Costituzione.
Ma attenzione: l’esercizio di fatto di tali mansioni “va escluso qualora l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento (Cass. n. 24266 del 2016; v. pure Cass. n. 30811 del 2018)”.
Ricordiamo che il diritto alla retribuzione si prescrive in 5 anni, per cui è necessario richiederne tempestivamente il riconoscimento.