In effetti nell'art. 2 troviamo enunciati non uno, ma ben due principi: quello della fiducia e quello del risultato, secondo il Consiglio di Stato (Sez. V 27.2.24 n. 1924) "avvinti inestricabilmente", in quanto la gara deve essere funzionale alla realizzazione dell'opera pubblica nel modo più rispondente agli interessi della collettività (interesse generale quindi, non particolare di una delle parti).
La Giurisprudenza amministrativa ha spesso difeso tali principi, respingendo ricorsi che andavano contro l'uno o contro l'altro, prediligendo la maggiore rispondenza dell'interesse pubblico all'affidamento in oggetto e salvando l'azione legittima della stazione appaltante.
Ma ho intitolato l'articolo DUE MOSSE. E quale sarebbe la seconda?
In questo inizio d'anno circolano infatti sia un recentissimo correttivo al nuovo codice dei contratti pubblici, che una recentissima sentenza, che vanno nella stessa direzione a distanza di appena 7 giorni l'uno dall'altra.
Partiamo dalla seconda, dato che ho affrontato subito il tema dal punto di vista giudiziario, lancia in resta.
La Giurisprudenza si esprime a favore del principio della fiducia: per ultimo il TAR Campania, VII, sentenza del 7 gennaio 2025 n. 109, che conclude confermando l'applicazione del "principio della fiducia sancito dal vigente codice dei contratti pubblici, il quale osta all’introduzione di forme di sindacato giurisdizionale fondate sulla logica del sospetto ovvero del sintomo di deviazione della stazione appaltante dall’interesse pubblico, qualora un tale giudizio non risulti suffragato da elementi concreti ed obiettivi che depongano nel senso di un tale sviamento". Non sto a riportare l'oggetto del ricorso, in quanto preme osservare come la logica del sospetto sia fortemente criticata, laddove la stazione appaltante sia in grado di dimostrare di aver agito nel perseguimento del maggior interesse pubblico a favore della collettività.
Ed è in linea con quanto pensa il Legislatore, in quanto appena 7 giorni prima il Parlamento inseriva all'interno del Codice dei Contratti Pubblici (DLvo 36/2023) un'ulteriore strumento che rafforza la fiducia ed allontana il sospetto: il potere legislativo offre una sponda al potere giurisdizionale: lo fa con il DLvo 209 del 31 dicembre 2024, per rafforzare il rapporto fiduciario tra le parti, sempre puntando a raggiungere il migliore risultato possibile: il correttivo al Codice dei Contratti Pubblici introduce la possibilità di avvalersi dell'Accordo di Collaborazione. Accordo che bene conosciamo e che spesso usiamo per regolare i rapporti tra PPAA, nato dalla L. 241/90, con l'art. 15, che prevede espressamente la possibilità per le PPAA di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Ebbene, con il correttivo del 31 dicembre 2024 l'interesse comune si sposta anche al privato, come se pubblico e privato lavorassero per tutelare lo stesso interesse, questa volta per il bene pubblico, per la collettività tutta.
Da quando le stazioni appaltanti se ne possono avvalere? Per l'appunto dal 31 dicembre 2024: lo trovate all'art. 82 bis del Dlvo 36/2023, con tanto di allegato II 6 bis. Allegato che si può includere nei documenti di gara e nel disciplinare e che prevede forme, modalità e obiettivi di collaborazione tra le parti, tesi a raggiungere il migliore risultato possibile durante l'esecuzione del contratto di beni, servizi o forniture. Ed ecco che lo strumento consente di passare dal principio della fiducia a quello del risultato, affiancando al controllo anche un impegno sottoscritto tra le parti, senza dimenticare i subappaltatori, anch'essi sottoscrittori dell'Accordo. Naturalmente l'Accordo non sostituisce il contratto, ma lo affianca, completandolo con una certa dose di umanità, direi con la diligenza del buon padre di famiglia da entrambe le parti.
Ci interessa qui sottolineare i benefici indiretti di tale strumento, che comprensibilmente si possono ritrovare nella promozione delle PMI locali, nella valorizzazione degli aspetti sociali dell'impresa e di leadership, nella crescente fiducia che ne può derivare, cioè in quella che il diritto amministrativo chiama affidamento nella PA e in quello che in gergo economico si chiama capitale reputazionale.
Concludendo con toni più classici, i benefici diretti che si riscontrano nella prassi amministrativa a noi più familiare restano quelli della: maggiore trasparenza in fase di esecuzione del contratto, riduzione delle controversie (deflazione dei ricorsi) e del contenimento dei costi, dato che si cerca di tenere a bada ogni aspetto speculativo, scoraggiando il sorgere di comportamenti corruttivi e di opacità dell'azione amministrativa e contrattuale.
Secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, 27.02.2024 n. 1924, infatti, il principio del risultato e quello della fiducia sono «avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo».