Soffermiamoci sui termini DIRITTO e SFRUTTARE: sembrano, in lingua italiana, termini contrapposti. Diritto di sfruttare qualcosa? In che senso? Caso mai il diritto di non sfruttare. Vedete come la lingua italiana capovolge il significato della terminologia pubblica: è accettabile, oggi più che mai, il “ragionevole e sostenibile UTILIZZO delle risorse”, lascerei perdere, se siete d’accordo, il termine SFRUTTAMENTO, per essere al passo coi tempi, soprattutto se si parla di risorse naturali. E a questo che dovrebbe servire la regolamentazione: ti do il diritto di sfruttare quel corso d’acqua per fare una centrale idroelettrica, ma devi mantenere in buona salute l’alveo, rispettare l’habitat, ecc. Ma ciò accade sempre?
Avrete sentito parlare delle utilities: le principali? Acqua, elettricità, autostrade, ferrovie. Lo Stato cede in concessione il diritto di SFRUTTARE le risorse naturali e le infrastrutture, in quanto il privato è in grado di gestirle meglio. Talvolta è così, talvolta non lo è. E’ meritorio quando lo Stato, per mancanza di investimenti in innovazione, tecnologia o misure di protezione e conservazione, cede al privato il diritto di utilizzare le risorse in modo più efficiente e più sostenibile; ma, a fronte di questo, occorre un efficiente controllo tariffario di accesso ed uso delle reti/beni
Come pubblici dipendenti siamo in grado di esercitare il nostro spirito critico, per offrire un punto di vista tecnico e qualificato ai nostri decisori politici, per evitare quello che in italiano significa veramente il termine SFRUTTAMENTO. Grazie alle nostre competenze e alla professionaliltà messa a servizio della collettività, possiamo fornire un grande supporto alle politiche di concessione dei beni pubblici.
IL MONDO DELLE SOVVENZIONI: due volte 241
Per fortuna c’è il contraltare delle sovvenzioni EU che, per i grandi numeri, interviene sugli assi strategici del digitale, delle politiche ambientali, istruzione e ricerca, coesione e salute: il PNRR provvede all’erogazione di sovvenzioni pari a quasi 72 miliardi euro a favore dell’Italia, a fondo perduto. Il Regolamento che dispone i fondi PNRR è niente mi meno che il n. 241 del 2021.
Scendendo a scale più piccole, ci limitiamo a richiamare, niente di meno che, la vecchia e buona legge n. 241 del 1990, che prevede sovvenzioni in caso di situazioni di disagio e bisogno, che le imprese e i cittadini hanno in un determinato periodo storico. Si parla infatti di: “contributi, sussidi e ausili finanziari per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati” a fondo perduto, volti a sostenere una persona fisica o giuridica accordandogli un VANTAGGIO ECONOMICO in denaro o in natura, si pensi all’uso gratuito di locali della PA. Tutte le PA di cui all’elenco dell’art .1, comma 2, del Dlvo 165/2001 e dei soggetti previsti dal Dlvo 33/2013, art. 2 bis. Perché il Dlvo 33? Perché nella sezione di Amminsitrazione Trasparente vanno riportati tutti gli atti che concedono sovvenzioni. Lo dice la legge, per favorire la trasparenza.