Dice il comunicato che l’attività di vigilanza va migliorata, in particolar modo rispetto alla tracciabilità dei movimenti finanziari “interni alla filiera delle imprese”, ai sensi dell’obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010, ovvero tra:

  • appaltatori

  • subappaltatori

  • altri subcontraenti/subcontratti

Infatti il problema non sussiste tra stazione appaltante e appaltatore, in quanto istruiti da anni ad avere a che fare con il codice dei contratti e con le norme in tema di trasparenza e tracciabilità.

Ma subappaltatori e altri subcontraenti non sono così “imparati”, diciamo avvezzi, a riportare CIG e CUP sulle loro fatture.

D’altronde, se consenti i subappalti, devi controllare anche quelli e, soprattutto, creare una cultura della tracciabilità presso categorie di imprenditori che assumono lavori per la PA.

Ricordiamo che gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente su tre adempimenti

principali:

  1. utilizzo di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva;

  2. utilizzo di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei pagamenti (in primis, il bonifico);

  3. indicazione del CIG (codice identificativo di gara) e del CUP (codice unico di progetto

Ricordiamo anche le definizioni dei nostri soggetti.

  • stazione appaltante: amministrazione aggiudicatrice che affida a un operatore economico un contratto pubblico di appalto o di concessione avente per oggetto l’acquisizione di servizi o forniture oppure l’esecuzione di lavori o opere, quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati costituiti dai soggetti di cui sopra.

  • appaltatore: operatore ecomico in quanto parte attiva del contratto di appalto, è l’imprenditore che organizza i propri mezzi e con proprio rischio, assume l'incarico di realizzare l'opera affidata dal committente artt. 1655 ss codice civile

  • subappaltatore: Il subappalto è un contratto derivato dall’originario contratto di appalto, con il quale l’appaltatore affida ad un terzo l’esecuzione dell’opera o del servizio, a lui direttamente ordinata dal committente… non è disciplinato dal codice civile, ma dal codice dei contratti pubblici, art. 119 (Decreto Legislativo 36/2023) per cui è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore (qui ritroviamo l’applicazione dell’art. 1655 c.c.)

  • altri subcontraenti/subcontratti: contratti (diversi dai subappalti) aventi ad oggetto attività, diverse dai lavori, espletate nel cantiere in cui si riferisce l’appalto, che richiedono l’impiego di manodopera, quali ad esempio le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto di appalto principale e/o comunque ad € 100.000 o con percentuale di incidenza della manodopera inferiore al 50%. Lo stesso codice dei contratti pubblici, art. 119 (Decreto Legislativo 36/2023) lo disciplina.

Ci fa piacere affermare il rafforzamento della tutela dei lavoratori nei cantieri. Infatti, ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2024, che ha modificato l’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), è stato recentemente introdotto l’istituto della “patente a crediti”, quale sistema di qualificazione delle imprese nel campo della sicurezza, finalizzato a favorire il rispetto delle normative, a prevenire i rischi nei cantieri edili ed a migliorare le condizioni lavorative dei lavoratori.

Le fatture devono essere emesse citando CIG e CUP, perché derivate dai subappalti o dai subcontratti. La stazione appaltante può, come buona pratica, chiedere all’appaltatore di entrare in possesso ed esibire prova dei pagamenti tracciabili ai subappaltatori es. fatture su cui sono riportati CIG e CUP: controllo anche a campione, nell’ottica della vigilanza.

Cosa deve fare la stazione appaltante (PA) per vigilare nel migliore dei modi? Intanto è tenuta a verificare che anche nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, non sarebbe male se di ciò volesse informare, comunicare, sottolineare, rinfrescare, l’appaltatore; affinché quest’ultimo faccia lo stesso (a cascata) con i vari sub. Una buona pratica è pubblicare sul sito dell’ente l’informazione in questione, rivolta all’appaltatore in quanto “dominus della filiera”.

Le conseguenze?

Serie.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta sanzioni amministrative pecuniarie che può applicare il Prefetto, sino a costituire causa di risoluzione del contratto.

Il mancato rispetto della vigilanza (culpa in vigilando) porta a conseguenze giuridiche sulla corretta esecuzione del contratto, in quanto il RUP/DEC ha la responsabilità di sorvegliare l’efficiente gestione economica del contratto.