Per evitare il mantra "la natura determina la procedura", confusione avallata da una prassi che riconosce nel nomen iuris dell'incarico anche la natura della prestazione, vediamo come la Corte distingue l'affidamento di incarichi ex art. 7 Dlvo 165/2001 da quelli di servizi ex Codice dei Contratti Pubblici.

Nella fattispecie degli incarichi di studio, ricerca, consulenza la persona è al centro.

Ed è proprio questa centralità a contraddistinguere l'affidamento di incarichi dall'affidamento di servizi. Studi, ricerche e consulenze sono prestazioni intellettuali ai sensi degli artt. 2222-2238 del codice civile.

Appalto di servizi è cosa diversa e si riferisce alla casistica disciplinata dal Codice dei Contratti pubblici: la prestazione è al centro.

Facendo la distinzione tra "persona al centro" e "prestazione al centro" possiamo meglio capire l'insorgenza delle due fattispecie.

Ci aiuta anche la delibera n. 6/2005 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, che ha definito le tre tipologie di incarichi nel seguente modo:

  • studi in quanto risultati o soluzioni di problemi
  • ricerche in quanto raccolta organica di materiale
  • consulenza, la più temuta, in quanto pareri e giudizi utili alla PA per assumere una decisione finale

Vi sembrano servizi? Direi proprio di no, sono piuttosto impalpabili. Servono alla PA per risolvere un problema, raccogliere materiale, assumere una decisione con cognizione di causa.

Se svisceriamo la singola esigenza della PA, facilmente ne capiremo la natura: dietro ad ogni conferimento c'è un bisogno pubblico da soddisfare.

C'è dell'altro.
Mentre negli incarichi di studio, ricerca e consulenza la PA non ha alcun obbligo di adeguarvisi, nel contratto di appalto di servizi la PA sottoscrive un disciplinare, di natura privatistica, con impegni disciplinati dalla legge e regolati tra le parti, vincolanti per la PA.

Vincoli inesistenti nelle tre fattispecie ex art. 53 co. 7: nessun obbligo corre alla PA di adeguarsi alla restituzione di studi, ricerche, consulenze. Il suo bisogno è quello di risolvere un problema, raccogliere materiale, ottenere un parere, per raggiungere un certo risultato, lungo un percorso di cui studi, ricerche e pareri non costituiscono l'obiettivo, ma il mezzo.

Nei servizi invece la PA consegue un obiettivo, che si tratti di un servizio di interpretariato o della progettazione di una strada.

Infine, corre in aiuto la natura dell'obbligazione: che può essere di mezzi o di risultato.

Mentre le tre fattispecie possono avere entrambe le nature - le linee guida fanno l'esempio del parere (mezzi) e della scenografia di un'opera teatrale (risultato) - il contratto d'appalto è sempre e solo obbligazione di risultato (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 8/2009): la ristorazione, progetto di una strada.

Quindi attenzione, cari Sherlock Holmes, non sarà il nomen iuris utilizzato dall'ente conferente ad identificare la natura dell'incarico o della prestazione di servizi, ma i dettagli sopra elencati, a cui dovrete prestare particolare attenzione.