1. La prima: riveste oppure no la natura di servizio pubblico?

Sempre.

Ci sono solo due tipologie contrattuali, che richiedono l’applicazione di diverse procedure di l’affidamento.

Se trattasi di affidamento continuativo o periodico, si possono applicare i principi del Codice dei Contratti Pubblici, Dlvo 50/2016, allegato IX, art. 140 e ss.

Se trattasi di affidamento ad hoc per trattazione di una singola controversia, mi posso rifare alle esclusioni previste dalla stesso codice approvato con Dl.vo 15/2016, art 17, comma 1, lett. d). La lettera riportava ben 5 tipologie, un esempio per tutte, i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai.

Ci fa sempre bene rapportarci al vecchio codice, in quanto in alcuni passaggi erano molto chiari.

ANAC, declinando il tema rispetto al nuovo codice degli appalti, approvato con Dlvo 36/2023, si pronuncia in tal senso: < i contenuti non risultano più “coincidenti” con quelli previsti dal d.lgs. n. 50/2016; l’art. 56 del decreto legislativo n. 36 del 2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” (cfr. comma 1, primo periodo) sebbene “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. Sul punto, occorre sottolineare che la legislazione euro-unitaria, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale, ricomprende in un’unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale attraendo all’interno della categoria anche negozi qualificabili come contratto d’opera o contratto d’opera intellettuale. L’“esclusione” cui fa riferimento l’art. 56 del d.lgs. n. 36 del 2023 riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica (ossia la gara per l’individuazione del soggetto che deve contrarre con la PA) ma non elide in alcun modo la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista del settore “legale”>.

La pubblica amministrazione, in ragione delle sue dimensioni organizzative e delle attività che esercita, può avere infatti la necessità di ricorrere all’uno o all’altro delle due tipologie contrattuali, pur sempre facendole rientrare nei servizi pubblici.

Per gli affidamenti continuativi o periodici niente di nuovo sotto il sole, mi verrebbe da dire, dato il consolidato orientamento della Giurisprudenza (servizi cioè caratterizzati da organizzazione e complessità), sono a tutti gli effetti affidamenti di servizi.

Per gli affidamenti di singola controversia, siamo figli dei tanti film americani dove brillanti avvocati che non ne vogliono sapere di accettare una causa, finiscono per accettarla e alla fine trionfa la giustizia. In tal caso viene in rilievo il contratto d’opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). Il requisito dell’organizzazione, che è prevalente nella prestazione degli affidamenti continuativi o periodici, qui non c’è. C’è anzi l’abilità e il rapporto di fiducia tra cliente/committente ed avvocato. Il che però non lo esonera dal considerarlo un servizio, e che servizio!

Quindi quando vediamo una determinazione dirigenziale che recita:<si proroga per altri due anni l’incarico all’Avv. X di rappresentanza legale del Comune Y (mera prestazione di patrocinio legale per cause penali, civili, amministrative) alle stesse condizioni e patti stabiliti nella convenzione originaria dell’anno 2015, già prorogata nell’anno 2020> sappiamo che non trattasi di una singola controversia ma, piuttosto, della storia infinita. Da sottolineare che ANAC non apprezza gli affidamenti e i rinnovi ad <avvocati di chiara fama>, giustificazione spesso assunta dagli enti, se <non dimostrata>. Ma non parliamo oggi di rotazione. Oggi ci preoccupiamo di dove pubblicare gli affidamenti dei patrocini legali.

ANAC si è espressa in tal senso, nella recente delibera n. 335 del 23/07/2025, che Luca ha pubblicato su PAPUNTOZERO https://www.papuntozero.it/index.php/si-parla-di-pubblica-amministrazione: gli affidamenti continuativi e periodici devono essere pubblicati in AT “bandi di gara e contratti”.

E pubblico tutto in AT?

2. La seconda: pubblico in AT Bandi di gara e contratti, anche gli affidamenti di singola controversia ad incarico fiduciario?

Sì. Il fatto che l’affidamento fiduciario per singola controversia prescinda dalla procedura ad evidenza pubblica, non lo esclude la sua natura di appalto pubblico, essendo comunque un servizio legale, come la difesa in giudizio. Per cui sia per gli appalti di servizi legati continuativi (ad evidenza pubblica) che per gli appalti di servizi rientranti nell’art. 17 del Dlvo 50/2016, comma 1 lett. d) come quello di autenticazione di un documento, devo pubblicare l’affidamento in AT in “bandi di gara e contratti”.

3. La terza: sì c’è differenza tra il servizio legale, continuativo o per singola controversia e parere pro-veritate?

Sì. Se trattasi di parere pro-veritate non procedo alla pubblicazione in “bandi di gara e contratti” in quanto non viene ritenuto affidamento di servizio.

Qualora il parere legale fosse collegato a un incarico di consulenza o collaborazione, conferito secondo l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, i dati dell'incarico (incluso il parere) deve essere comunque pubblicato, ma in altra sezione, precisamente nella sezione di AT "consulenti e collaboratori" (non si procede a pubblicazione del parere se considerato atto difensivo e connesso a una controversia giudiziaria, arbitrale o amministrativa, in questi casi coperto da segreto professionale, quindi rientrante nei limiti di accesso previsti dall'art. 24, comma 1, lett.a) della legge 241/1990.

Come la pensa il TAR sui pareri-pro veritate?

È stato divertente leggere alcune espressioni del Collegio.

Ve le riporto, affinché sia chiara la differenza fra l’appalto di servizio legale (per cui la PA spende e si avvale) dalla richiesta di parere legale (per cui la PA spende, molto meno, e può decidere di non avvalersene in quanto non costituisce elemento essenziale per la formazione della volontà dell’ente.)

  • Tar Lazio (Sezione Quarta Quater), 12/12/2024, n. N. 22414: “questo Collegio intende ribadire il costante orientamento di questo T.A.R. secondo cui, qualora la Commissione decida di richiedere ad un esperto revisore un parere pro veritate - lo stesso deve essere tenuto in considerazione al momento della formulazione del giudizio finale; ciò non vuol dire che i singoli Commissari debbano acriticamente recepire le conclusioni a cui è pervenuto l’esperto”
  • Tar Lazio, (Sezione Prima), 04/12/2024 N. 21916: “Quanto alla rilevanza delle relazioni di parte ovvero dei pareri pro veritate, giova richiamare il granitico indirizzo giurisprudenziale secondo cui si tratta di pareri sostanzialmente irrilevanti e inidonei a confutare il giudizio delle Commissioni esaminatrici, posto che spetta in via esclusiva a queste ultime di valutare gli elaborati degli esaminandi”
  • Tar Lazio, (Sezione Seconda Quater), 29/10/202 n. 19002: “Né può affermarsi che l’amministrazione sarebbe stata tenuta a prendere posizione su quanto affermato in un mero parere pro veritate”