Ma l'operatore economico può sanare in un secondo momento?

No, non dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La regolarizzazione successiva non ha effetto sanante.

E la stazione appaltante ha margini di discrezionalità in proposito?

No, no li ha, in ossequio alla previsione dell'art. 80, comma 16 del DLvo 50/2016 e dell' art. 38, comma 1, lett i) del Dlvo 163/2006 (ancora Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 3529/2024) tale tipo di regolarizzazione non rientra nell'istituto del self cleaning, risultando una causa di esclusione automatica (come gli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici) per cui la PA non può esercitare la propria discrezionalità (come può fare per le regolarizzazioni self cleaning)

In cosa consiste? Il self cleaning è un istituto giuridico di derivazione UE (direttiva 2014/2024, art.57) presente nel vecchio codice (D.Lgs. 50/2016) e nel nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) che consente agli operatori economici di rimediare a condotte illecite o irregolari per rientrare nel mercato delle gare pubbliche, per dimostrare la propria affidabilità nonostante precedenti motivi di esclusione: possono cioè dimostrare di aver adottato misure correttive tali da essere considerati nuovamente idonei a partecipare alle procedure di gara. Beh, non è possibile applicarlo al DURC irregolare.

E se si dichiara il falso, dicendo che il DURC è in regola?

In tal caso l’accertamento di una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione alla procedura comporta l’obbligo di segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e all’autorità giudiziaria competente.

INFINE si può ammettere che "il DURC negativo attesta che, alla data della sua emissione, la società oggetto di controllo è irregolare nel versamento degli oneri contributivi e, come tale, deve essere esclusa dalla procedura, essendo venuto meno uno dei requisiti generali per la sua partecipazione o per la sua permanenza in gara. È dunque onere di ciascun concorrente consultare, in ogni momento e anche online, la propria situazione di regolarità contributiva, per ovviare a eventuali ritardi nei versamenti, senza attendere l’invito alla regolarizzazione da parte dell’ente previdenziale, in virtù del principio di buona fede."

Ricordiamo infatti che il requisito non è richiesto solo durante la partecipazione alla gara, ma durante tutto il corso della procedura di affidamento.