Tale disciplina ha introdotto uno speciale regime di tutela per il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite di cui egli sia stato spettatore diretto in virtù del suo rapporto di lavoro.

La regolamentazione dell'istituto del whistleblowing risponde a due diversi interessi oggetto di bilanciamento: da un lato, l'interesse di far emergere, mediate apposita segnalazione, condotte illecite e, dall'altro, fare in modo che il segnalante non sia oggetto di ritorsioni conseguenti all'illecito che ha evidenziato.

Le segnalazioni, inoltre, debbono avere ad oggetto fatti che siano funzionali a salvaguardare l'integrità dell'amministrazione. Non possono essere oggetto di segnalazione fatti manifestamente privi di fondamento, voci di corridoio, fatti già di dominio pubblico.

Il dipendente segnalante aveva invocato in giudizio l'applicazione delle tutele connesse all'istituto del whistleblowing, che avrebbero dovuto escludere l'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico: il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, infatti, non può essere sanzionato, licenziato, o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Con il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti, il lavoratore avrebbe pertanto subito, secondo la tesi del medesimo, un'azione ritorsiva da parte dell'amministrazione in violazione del richiamato regime di tutela.

La tesi del lavoratore non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione con sentenza del 27 gennaio 2025 n. 5029.

L'istituto del whistleblowing non è infatti utilizzabile per scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori.

Nel caso di specie, i due esposti erano stati presentati dal lavoratore al fine di mettere in cattiva luce l'operato di altri colleghi e della stessa amministrazione e dunque per scopi essenzialmente di carattere personale.

Deve essere esclusa nel caso in esame, pertanto, come rilevato anche dalla Corte di Cassazione nella pronuncia in commento, l'applicazione del regime di tutela previsto in materia di whistleblowing.