Stiamo parlando di procedure di gara superiori a 500.000 euro per i lavori e a 140.000 per servizi e forniture nell’ambito della progettazione e dell’affidamento del contratto.

Che le province abbiano raggiunto il livello massimo di qualificazione ci fa piacere! Ma dal 1^ gennaio 2025 cosa accade? E cosa accade per tutti gli enti? Occorre essere qualificati anche per la fase di esecuzione.

L’encomio della rinomata rivista economica non basta, i compiti non sono finiti: dal 1^ gennaio 2025, lo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, N. 36” approvato lo scorso 21.10.2024 dal Consiglio dei Ministri integra la disciplina della qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la fase dell’esecuzione a partire dal 1° gennaio 2025: per tale fase vengono richiesti ulteriori e specifici requisiti, indicati nell’allegato II.4, Tabella C-bis per lavori e Tabella C-ter per servizi e forniture, con sostituzione dell’art. 8 del Dlvo 36/2023, se pur nell’ottica della conformazione graduale.

E’ una bella novità.

Riassumendo:

  • sino al 31.12.2024 le SA qualificate potevano occuparsi di tutte e tre le fasi, progettazione, affidamento, esecuzione, essendo qualificate solo per le prime due, a prescindere dall’importo e dal livello conseguito, mentre quelle non qualficate dovevano essere iscritte all’AUSA (anagrafe unica stazioni appaltanti) ed avere un RUP qualificato, oppure rivolgersi ad altre stazioni qualificate;
  • dall’1.01.2025 le SA qualificate possono eseguire i contratti fino al loro livello di qualifica per la progettazione e l’affidamento, mentre per contratti di importo superiore devono soddisfare 3 requisiti:
    1. Rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, leggi puntualità nei pagamenti;
    2. Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
    3. Partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.
      Se non qualificate ci vogliono requisiti in più, tra cui una struttura organizzativa dotata di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali

Ci chiediamo: tra poco uscirà un nuovo articolo intitolato: “flop della qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione?” Forse sì, giacché senza questo tipo di qualificazione, le stazioni appaltanti non possono gestire la fase esecutiva dei nuovi contratti nè dei contratti già stipulati alla data del 31 dicembre 2024, se non in forma transitoria attraverso una delle due possibilità sopra ricordate: iscrizone all’AUSA (anagrafe unica stazioni appaltanti) con RUP qualificato, oppure rivolgersi ad altre stazioni qualificate.

Per smorzare i toni del primo articolo, riferito al flop per internderci, ricordiamo che la qualificazione ha portato ad uno sfoltimento delle stazioni appaltanti, che prima del Dlvo 36/2023 erano circa 26mila. Immagino che l’ingresso dei nuovi requisiti provochi ulteriori sfoltimenti. L’obiettivo sarebbe quello di ridurle, per averne di più preparate e meglio strutturate.

Con questo ulteriore passo verso la fase di esecuzine del contratto, stiamo in modo coerente viaggiando verso l’alta specializzazione e trasparenza della SA.

Siamo ottimisti! Anche se c’è tanto lavoro da fare. E non solo per le Province.