turn over 2025

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10 Mesi 1 Settimana fa #21 da massimiliano lombardi
premetto che stiamo parlando di norma non ancora legge, ma contenuta nel disegno di legge sul bilancio (art 110); parlo della norma che limita le assunzioni al 75% del valore dei cessati nell'anno 2024.
- alcuni sostengono che, in analogia a quanto valeva per il regime assunzionale precedente al DM 17.3.2020, le assunzioni per mobilità sarebbe fuori dalla "tagliola".
- io non sono così convinto (attendiamo comunque il testo della norma approvata) perche: 1) prima del DM 2020 il regime assunzionale si basava sulla cosiddetta capacità assunzionale  derivante dal valore dei cessati: quello era lo strumento per controllare la spesa nei comparti pubblici interessati da quelle disposizioni. La mobilita era pertanto neutra. 
2) adesso la regola del turn over al 75% si inserisce in un sistema di regole diverso, dove vige il principio della capacità finanziaria (DM 2020) per tutta una serie di soggetti pubblici. Quindi come leggere i due principi in modo coordinato (turn over e capacità finanziaria)? non sono cosi sicuro che, in questo contesto, una assunzione per mobilita possa essere considerata neutra.

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10 Mesi 1 Settimana fa #22 da Luca
Risposta da Luca al topic turn over 2025
Ecco qui di seguito le nostre valutazioni in attesa che il provvedimento preannunciato diventi Legge.Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede che l’anno prossimo le amministrazioni locali con più di 20 dipendenti potranno effettuare nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura non superiore ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente.
Difatti come affermato dalla Corte dei Conti (nella fattispecie la deliberazione n. 71/2017/PAR), nonostante  non sembri possibile enucleare a questi fini un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento, essendo la nozione di spesa del personale nel suo complesso riferibile alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del comma 557 dell’art. 1 della l. 296/2006, ragionamento diverso parrebbe essere necessario in ambito di  mobilita' volontaria tra  due enti entrambi con più di 20 dipendenti, in quanto la stessa dovrà tornare ad essere considerata come “neutrale” ai fini della determinazione dei nuovi spazi assunzionali, non essendo più questi ultimi legati esclusivamente alla sostenibilità finanziaria della spesa del personale nel suo complesso .   

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