Il primo non deve dimostrare un danno provocato dal ritardo, ma si tratta di una somma predeterminata (tipo sanzione) se la PA supera i termini del procedimento amministrativo e se, attenzione, il privato non si attiva: chiedendo l’intervento del potere sostitutivo nei modi e tempi previsti dalla legge. Quindi non opera in automatico.
C’è un FARE da parte del cittadino. Così stabilisce il Consiglio di Stato. Il privato deve attivare il potere sostitutivo affinché si sostituisca all’ufficio inerte, previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, per l’emanazione del provvedimento non emanato.
Mentre, ancora più difficile, sarà dimostrare il danno per cui si chiede il risarcimento: in tale caso infatti il risarcimento del danno da ritardo incide sulla responsabilità della PA, che va dimostrata: va cioè stabilito il nesso causale tra il comportamento della PA e il danno subito (colpa della PA).
Ma non è finita qui: anche agendo tempestivamente per chiedere l’attivazione del potere sostitutivo, tale FARE attinente l’indennizzo non vale per tutti i procedimenti, ma solo per alcuni. Mentre il risarcimento da danno da ritardo vale per tutti i procedimenti. Precisamente l’art. 28, comma 10, del d.l. n. 69/2013 limita l’attuale operatività dell’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa. Sul punto la sentenza ne richiama una precedente (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2023, n. 3040).
Riassumendo il senso della sentenza del maggio 2026, possiamo dire che:
- l’indennizzo da mero ritardo non è automatico
- occorre prima esperire la richiesta di potere sostitutivo
- vale solo per certe tipologie di procedimento amministrativo quale l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa
In cosa consistono precisamente tali attività di impresa.
Facciamo un utile ripasso.
Ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile, questi sono i requisiti principali:
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Professionalità: da intendersi come attività abituale, continua e non occasionale (si ammette la stagionalità)
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Economicità: nel senso che l’attività deve essere remunerativa, i ricavi devono coprirei costi
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Organizzazione: dei fattori produttivi tesi all’impresa, radunando capitale umano, finanziario e strumentale finalizzato alla resa di beni o servizi