Si tratta della rivisitazione "di favore" della responsabilità erariale dei dipendenti, amministratori e agenti pubblici alla luce della riconosciuta accresciuta “fatica dell’amministrare”. Amministrare sempre più costretto da regole e restrizioni burocratiche che richiedono sforzi di interpretazione normativa. Il Legislatore privilegia la chiarezza.
Viene ribadito infatti che "ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza" inoltre "non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti."
La legge del 2026 è immediatamente applicabili ai processi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore (22 gennaio 2026): quindi una bella apertura nei confronti dei soggetti sottoposti a giudizio, che possono avvalersi di una normativa più flessibile rispetto a quella del 1994.
Dove innova?
Precisamente i nuovi precetti normativi riguardano:
- il quantum debeatur (il quanto sia dovuto) per danno erariale, con valutazione non più facoltativa della CdC ma obbligatoria dell'esercizio del potere riduttivo
- nuovi tetti risarcitori
- assicurazione obbligatoria
- prescrizione del termine per proporre l'azione di danno erariale
Riguardo al potere riduttivo e ai tetti risarcitori, si deve "tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti anche da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità". Ne consegue che la Corte dei Conti - ad esclusione della presenza di dolo o illecito arricchimento - deve fare la valutazione del caso, potendo ridurre la condanna per un valore non superiore al 30% del danno erariale oppure per un valore che non supera il doppio della retribuzione/indennità lorda annua (intendendo conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva) attribuita per la funzione/ufficio che ha causato il danno erariale. Ancora un aspetto normativo che favorisce il giudizio finale, dando rilievo al significato della buona fede, con particolare riferimento agli amministratori. Si favorisce quindi il cd "coraggio di scegliere" o "coraggio di firmare".
Va detto che gli amministratori spesso firmano atti predisposti dai dipendenti, fidandosi del lavoro svolto. Il legislatore, con la Legge n. 1/2026, dà un’interpretazione autentica del concetto di buona fede: stabilisce che "si presume, fino a prova contraria e fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai titolari degli organi politici siano stati proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi e non siano stati accompagnati da pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso."
Infine, soffermiamoci sull'obbligatorietà dell'assicurazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. a) viene inserito l'obbligo di copertura assicurativa in capo a chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Il tutto per assicurare la riscossione da parte della PA che, storicamente, rischiava di incassare solo il 10% del credito complessivo.
Concludo con il punto forse più controverso: la prescrizione quinquennale della proposizione dell'azione di responsabilità per danno erariale. Ma non 5 anni da quando l'ente pubblico ne ha avuto cognizione, bensì 5 anni dal verificarsi del danno.
E voi, cosa ne pensate?