1. La genesi.
La legge n. 1 del 7 gennaio 2026 tipicizza la colpa grave, rendendo meno fumoso il concetto, con l’adozione di precisi criteri per qualificarla, quali la violazione manifesta della legge o la distorsione dei fatti. Laddove ci fossero casi borderline e non si sa come bene interpretare il suo sorgere, non sussisterebbe qualora ci allineassimo con gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti oppure con i pareri delle autorità competenti che…a mio avviso, si rifaranno agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti...insomma, laddove il caso fosse complesso, la colpa grave non sorgerebbe.
Suggerisco, per quanto possibile, di incrociare le prevalenze, in modo da allinearci il più possibile.
Ma se, anche muniti di buona volontà, l’allineamento non ci riuscisse?
2. I soggetti
L’art. 1 della legge 1/2026 al punto 7) recita: “chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave”.
Ma cosa significa gestire risorse pubbliche “a vario titolo”?
Firmare una determinazione dirigenziale che impegna risorse dell’ente? Stipulare il contratto con i fornitori? Liquidare una fattura e firmare il plq? Insomma quali profili? Istruttori direttivi, Elevate Qualificazioni, Dirigenti? Negli enti in cui sia presente la dirigenza, si devono assicurare anche i funzionari incaricati di Elevata Qualificazione destinatari di deleghe dirigenziali ai sensi dell’articolo 17, comma 1 -bis, del d.lgs 165/2001? Quindi anche le EQ facenti funzioni dirigenziali nei casi di enti senza dirigenza?
Sì, tutti sì, anche per le EQ delegate a condizione che la conseguenza della delega sia l’esercizio di funzioni gestionali che impegnano risorse pubbliche.
La platea è vasta. A cui aggiungere anche Politici, Segretari Generali e Direttori Generali.
Ma facendo una precisazione. Sarebbero esclusi gli amministratori locali (che non rispondono per attività gestionali in base al principio di separazione tra attività d’indirizzo politico, spettanti agli organi politici, e attività gestionali, spettanti all’apparato burocratico) salvo coloro che operano in comuni fino a 5.000 abitanti e che si avvalgano delle previsioni di cui all’art. art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, svolgendo funzioni tecnico-gestionali. Così come i segretari comunali cui siano attribuite o conferite responsabilità gestionali (v. art. 97 comma 4 lett. d TUOEL n. 267/2000).
Inoltre l’assegnazione delle risorse e del “potere di firma” dovrà derivare da uno specifico provvedimento organizzativo e dal PIAO/PEG, quale la nomina dei dirigenti e delle EQ con specifiche competenze ed obiettivi di performance annuali e/o triennali.
Ma la platea è ancora più vasta. A cui aggiungere i privati che gestiscono risorse pubbliche, quindi soggetti che non dipendono da alcuna PA. Eh sì, vale anche per loro, il discrimine è la gestione di risorse pubbliche finalizzate al perseguimento del pubblico interesse soggette alla giurisdizione della Corte di Conti.
3. La soluzione
Chi sbaglia per cola grave, non paga. C’è la polizza assicurativa.
Possiamo evitarla e fare fronte con i nostri mezzi al risarcimento del danno?
Certo, ma rischiamo l’esposizione patrimoniale: in caso di condanna da parte della Corte dei Conti per danno erariale, se sprovvisti di assicurazione dovremo risarcire l’intero importo attingendo dal nostro patrimonio personale (conti correnti, immobili). Bel deterrente per chi ha conti correnti e immobili, mi verrebbe da dire.
Tornando alla norma,
Ovvero la legge introduce l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile e colpa grave per tutti coloro che, a vario titolo, gestiscono risorse pubbliche. Ma occhio: l’adempimento dell’obbligo avviene prima dell’assunzione dell’incarico e non dopo. La polizza garantisce la copertura per la responsabilità amministrativa derivante da colpa grave in quanto evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o regole di condotta, che si tratti di condotta commissiva od omissiva.
Di quanto denaro parliamo per risarcimento del danno patrimoniale causato da colpa grave ? La legge n.1/2026 pone un "tetto" al risarcimento pari al 30% del danno o al doppio della retribuzione annua, nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo; retribuzione “lorda” però, quindi ingente a mio parere, soprattutto se si parla di funzionari apicali.
Rispetto al premio assicurativo, dai calcoli sino ad ora fatti, si stima che il costo medio per personale non dirigente vari dai 50 ai 70 euro l’anno, almeno 300 per dirigenti.
4. Chi paga ?
La legge e la giurisprudenza contabile prevedono che il costo della polizza sia a carico del soggetto assicurato (dipendente o amministratore), vietando all'Ente di accollarsi la spesa per rischi legati alla responsabilità erariale.
Vale ancora l’articolo 3, comma 59, delle Legge n. 244/2007, una norma che vieta alle amministrazioni di addossarsi le spese per le polizze relative alle responsabilità erariali.
Lo vieta a tal punto che è nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri i propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.
Ma attenzione! Giurisprudenza e Funzione pubblica estendono il divieto anche agli altri soggetti e non solo agli “amministratori in senso stretto”: da intendersi come azione dell’ “amministrare pubbliche risorse”.
C’è una deroga, una legge speciale.
Per coloro che operano nei lavori pubblici, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici approvato con Dlvo 36/2023, Responsabile del Progetto (RUP), Direttore dei Lavori (DL), Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), progettisti, responsabili della sicurezza, commissari di gara e quanti altri collaborino nel procedimento di appalto e nella fase di esecuzione, la polizza è a carico dell’ente (attingendo dalle risorse dei progetti incentivi compresi, in quanto solitamente incluse nel quadro economico) per le funzioni tecniche indicate nell’ allegato I.10 del Codice (progettazione e verifica). In tale modo si esprime anche a Corte dei Conti Sezione Autonomie con la recednte Deliberazione del 17 ottobre 2025, in particolare circoscrivendo la deroga alle seguenti caratteristiche: prestazioni professionalmente qualificate, ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie, alternative all’affidamento a professionisti esterni.
5. Una riflessione
Il legislatore ha distribuito il rischio di danno erariale sui soggetti che gestiscono le risorse pubbliche, dipendenti della PA e privati, lo ha “spalmato” sulla collettività. Azione poco libertaria a mio avviso. Certo capisco la ratio, difendere il patrimonio pubblico anche dai dipendenti pubblici stessi che, secondo l’art. 54 della Costituzione devono svolgere il loro compito “con disciplina e onore”. A quanto pare “onore” compromesso, se devono sottoscrivere una polizza per evitare i danni dall’agire “senza onore”. Lo Stato forse non si fida dei suoi dipendenti? Mi verrebbe da dire.
Tutto ciò mal si integra con i vari codici di comportamento dei pubblici dipendenti e con le softskills tanto propugnate dal Ministro della Funzione Pubblica: da una parte incita all’apertura verso nuove competenze manageriali, dall’altra si arrocca sulle azioni che possono recare danno erariale, limitando la spinta verso obiettivi performanti che generano valore pubblico.
Vince il rigore, mi verrebbe da dire, giustificato dal legislatore come incentivo al perseguimento della buona azione amministrativa.
Mah, come incrociare questi aspetti confliggenti? Spero ci pensi il CERVAP (Centro di Ricerca sul VAlore Pubblico Università di Ferrara) che dal 2019 -studia il tema del valore pubblico generato dalla PA: perché oltre all’ “onore di servire lo Stato” c’è anche il “valore generato dai dipendenti che agiscono con onore”. Non vorrei che questo malfidarsi dello Stato venga interpretato più come disistima che come incentivo alla corretta azione amministrativa.